Il consulente tecnico di parte (CTP) è un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore.
Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
Allo psicologo è richiesto di esprimere un parere in merito a questioni di rilevanza giuridica. Il CTP può essere nominato soltanto se è stato nominato un CTU e non deve essere necessariamente iscritto a particolare albi, non deve prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.
Lo psicologo che è nominato da un legale o dal cliente stesso svolge a fronte di determinate questioni una consulenza tecnica di parte, ovvero una CTP che può esitare in una relazione scritta o in un incarico di rappresentanza del cliente in una specifica situazione . Lo psicologo esperto si occuperà di valutare quanto richiesto attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, fornendo così una valutazione psicodiagnostica utile sia in ambito civile (modalità di affidamento dei minori, valutazione delle capacità genitoriali, risarcimento danno psichico o esistenziale, mobbing, ecc.) sia penale (valutazione dell’infermità mentale del soggetto, sia esso adulto o minore, al fine di individuare l’imputabilità, il grado di responsabilità e la pericolosità sociale).
Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
Allo psicologo è richiesto di esprimere un parere in merito a questioni di rilevanza giuridica. Il CTP può essere nominato soltanto se è stato nominato un CTU e non deve essere necessariamente iscritto a particolare albi, non deve prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osservazioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può non aderirvi; quest'ultimo deve comunque darne conto nella relazione depositata in atti.
Lo psicologo che è nominato da un legale o dal cliente stesso svolge a fronte di determinate questioni una consulenza tecnica di parte, ovvero una CTP che può esitare in una relazione scritta o in un incarico di rappresentanza del cliente in una specifica situazione . Lo psicologo esperto si occuperà di valutare quanto richiesto attraverso gli strumenti che riterrà più opportuni, fornendo così una valutazione psicodiagnostica utile sia in ambito civile (modalità di affidamento dei minori, valutazione delle capacità genitoriali, risarcimento danno psichico o esistenziale, mobbing, ecc.) sia penale (valutazione dell’infermità mentale del soggetto, sia esso adulto o minore, al fine di individuare l’imputabilità, il grado di responsabilità e la pericolosità sociale).
E' possibile eseguire le consulenze anche presso studi privati di altri professionisti o colleghi.